Fatture a cavallo d’anno: IVA e deduzione dei costi

Regole, casi pratici e chiarimenti 2025–2026
La gestione delle fatture a cavallo d’anno continua a rappresentare una delle aree più delicate in ambito IVA e imposte dirette. Le criticità aumentano ulteriormente con la fatturazione elettronica, dove data documento, data di invio, data di ricezione e data di registrazione possono non coincidere.
Per evitare errori, sanzioni o perdite di detrazione, è fondamentale distinguere due piani diversi:
- detrazione IVA
- deducibilità del costo
Il riferimento normativo
L’articolo 1 del D.P.R. 100/1998, come modificato dal D.L. 119/2018, stabilisce che:
la detrazione IVA può essere esercitata entro il 16 del mese successivo, includendo anche le fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese seguente, con esclusione delle fatture relative ad operazioni dell’anno precedente.
Questa esclusione è il punto chiave delle problematiche “a cavallo d’anno”.
1️⃣ Fatture a cavallo d’anno: il profilo IVA
Con la fatturazione elettronica, la data di ricezione coincide con la data di consegna o messa a disposizione da parte del Sistema di Interscambio (SdI).
Fattura “messa a disposizione”
Se una fattura datata 29/12/2025 viene resa disponibile nell’area riservata il 17/01/2026, il diritto alla detrazione nasce solo dal 17 gennaio 2026.
👉 Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 89757/2018:
la detrazione decorre dalla presa visione effettiva, non dalla data documento.
Fattura datata 30/12/2025, inviata il 02/01/2026
In questo caso:
- la fattura è ricevuta nel 2026
- l’IVA va detratta nella liquidazione di gennaio 2026
Fattura datata e ricevuta il 31/12/2025, ma registrata nel 2026
Qui si verifica la situazione più critica:
- la fattura è stata ricevuta nel 2025
- non è stata annotata entro dicembre
La detrazione:
- non può avvenire a dicembre 2025
- non può avvenire neanche a gennaio 2026
L’unica strada possibile è esercitare la detrazione nella dichiarazione IVA annuale 2025.
2️⃣ Fatture a cavallo d’anno: la deducibilità del costo
Sul piano delle imposte dirette, il trattamento cambia in base al regime contabile adottato.
🔹 Regime di cassa “effettivo”
(art. 66 TUIR – imprese minori)
Il costo è deducibile solo al momento del pagamento.
🔹 Regime di cassa “virtuale”
(art. 18, comma 5, DPR 600/73 – regime del registrato)
Il pagamento si presume coincidente con la data di registrazione IVA.
🔹 Regime ordinario
Vale il principio di competenza economica: la fattura segue l’esercizio di competenza, indipendentemente da incasso o pagamento.
Casi pratici
✔️ Fattura emessa e ricevuta entro il 31/12/2025
- Cassa effettiva: deducibile solo se pagata entro il 2025
- Cassa virtuale: se registrata entro il 2025, il costo è deducibile nel 2025
✔️ Fattura emessa il 31/12/2025 e ricevuta il 03/01/2026
- Cassa effettiva: conta la data di pagamento
- Cassa virtuale: il costo è deducibile solo nel 2026, perché la registrazione non può retroagire
Il chiarimento di Telefisco 2025
Un passaggio fondamentale arriva con la FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025.
Per le imprese in contabilità semplificata che applicano il regime del registrato, è stato confermato che:
la registrazione può avvenire facendo riferimento alla “Data Documento” del file XML
Questo consente, ad esempio, di:
- registrare una fattura datata 31/12/2025
- preservare la competenza del costo ai fini delle imposte dirette
anche se la trasmissione o la ricezione tramite SdI avviene nei primi giorni di gennaio.
Conclusioni operative
Le fatture a cavallo d’anno richiedono:
- attenzione alle tempistiche di ricezione
- corretta annotazione IVA
- consapevolezza del regime fiscale adottato
Una gestione imprecisa può comportare:
❌ perdita del diritto alla detrazione IVA
❌ slittamento della deduzione del costo
❌ controlli e contestazioni in sede di verifica
Pianificazione, monitoraggio dello SdI e corretta registrazione restano le armi principali per evitare errori.











