Profili penali dell’utilizzo di crediti di imposta non spettanti o inesistenti: cosa bisogna sapere

Il tema dei crediti di imposta non spettanti o inesistenti è oggi al centro di un intenso dibattito giuridico e fiscale.
Le ragioni sono evidenti:
- normative che cambiano velocemente,
- applicazioni pratiche numerose (si pensi ai casi di credito d’imposta ricerca e sviluppo o di formazione 4.0),
- e una disciplina che appare spesso asimmetrica tra fronte penale e tributario.
L’argomento non riguarda solo le aziende o i commercialisti, ma chiunque voglia comprendere le conseguenze di un utilizzo scorretto (o semplicemente contestato) dei crediti fiscali.
Il reato previsto dal D.Lgs. 74/2000
Il riferimento principale è l’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, che punisce l’indebita compensazione dei crediti d’imposta con due fattispecie distinte:
- Crediti non spettanti
- Reclusione da 6 mesi a 2 anni, se utilizzati in compensazione per importi superiori a 50.000 € annui.
- Crediti inesistenti
- Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, se l’utilizzo supera i 50.000 € annui.
Dal 2024, con il D.Lgs. 87/2024, è stato introdotto anche un comma 2-bis che esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza tecnica sugli elementi che fondano il diritto al credito. In altre parole, se il credito è contestabile per valutazioni tecniche complesse e non per frode evidente, il contribuente non può essere punito penalmente (principio in dubio pro reo).
La differenza tra crediti non spettanti e inesistenti
Un nodo centrale riguarda la definizione dei concetti.
- Prima del 2024, solo in ambito amministrativo (art. 13 del D.Lgs. 471/1997) si parlava di crediti inesistenti, mentre i “non spettanti” non erano chiaramente definiti.
- Dopo la riforma del 2024, il D.Lgs. 74/2000 ha introdotto definizioni anche in sede penale:
🔹 Crediti inesistenti
- Mancano i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla legge.
- Oppure si fondano su rappresentazioni fraudolente (documenti falsi, simulazioni, artifici).
🔹 Crediti non spettanti
- Fruiti in violazione delle modalità stabilite dalla norma.
- Fruiti in misura superiore al dovuto.
- Fondati su fatti che non rientrano nella disciplina del credito (pur avendo requisiti generali).
- Utilizzati senza rispettare adempimenti amministrativi richiesti a pena di decadenza.
💡 Esempio pratico
Un’impresa che usufruisce del credito ricerca e sviluppo senza rispettare i requisiti tecnici richiesti dal Manuale di Frascati (oggi considerato non vincolante dal MEF) può essere accusata di utilizzo di credito non spettante, non di credito inesistente.
Profili operativi e aree grigie
Le nuove definizioni, pur recependo orientamenti già espressi dalla Cassazione, lasciano margini di incertezza interpretativa.
- Un credito può essere “inesistente” se manca del tutto il requisito normativo o se si basa su documentazione fraudolenta.
- Può essere invece “non spettante” quando i requisiti sono presenti, ma non pienamente conformi alla disciplina (es. mancata comunicazione a un ente o rispetto solo parziale delle condizioni).
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La prescrizione del reato
Uno degli aspetti più delicati riguarda la prescrizione.
- In generale, la prescrizione è di 6 anni, ma può arrivare a 7 anni e mezzo se interrotta da un verbale di constatazione o accertamento.
- La giurisprudenza ritiene che il termine decorra dal momento in cui viene presentato il modello F24 con cui si supera la soglia di punibilità.
- In caso di reato continuato, invece, la prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione (modifica introdotta dalla Legge “Spazzacorrotti” del 2019).
Conclusioni
Il quadro attuale è ancora complesso e pieno di zone d’ombra.
Il legislatore, nonostante i tentativi di riforma, non ha fornito una disciplina del tutto chiara e lineare.
📌 In sintesi:
- I crediti inesistenti sono quelli falsi o privi dei requisiti essenziali.
- I crediti non spettanti sono quelli fruiti in modo scorretto o oltre i limiti consentiti.
- Entrambe le ipotesi possono comportare gravi sanzioni penali, con pene fino a 6 anni.
- Esiste però una “valvola di sicurezza”: l’obiettiva incertezza tecnica può escludere la punibilità.
Per imprese e professionisti, è fondamentale gestire con attenzione la documentazione, affidarsi a consulenze qualificate e valutare con precisione i requisiti dei crediti fiscali richiesti o utilizzati.











