Regime forfettario 2026: perché i primi giorni di gennaio sono decisivi (e come evitare errori irreversibili)

I primi giorni di gennaio rappresentano un momento cruciale per chi applica – o intende applicare – il regime forfettario. È proprio in questa fase che si gioca, in concreto, la legittimità del regime fiscale per l’intero anno, spesso prima ancora della sua effettiva applicazione.
Chi ha operato in regime forfettario nel 2025 potrà mantenerlo nel 2026 solo se, alla luce dei dati dell’esercizio appena concluso, risultano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa e non sono presenti cause di esclusione. Allo stesso modo, chi intende accedere al forfettario dal 2026 non può limitarsi a una scelta formale: deve effettuare una verifica preventiva, sostanziale e documentata.
Il rischio operativo è concreto: emettere la prima fattura di gennaio in regime forfettario senza aver fatto i controlli preliminari può portare a scoprire solo mesi dopo – magari in sede di controllo – che il regime non spettava. In quel caso, le conseguenze sono tutt’altro che marginali:
- riqualificazione dell’intero periodo in regime ordinario;
- recupero dell’IVA non addebitata;
- rideterminazione delle imposte dirette;
- sanzioni, interessi e criticità finanziarie.
In altre parole, una scelta sbagliata a gennaio può trasformarsi in un costo certo nel futuro.
Perché serve una “mini due diligence” di inizio anno
Il regime forfettario è semplice negli adempimenti, ma complesso nei presupposti. Proprio per questo è opportuno impostare, prima di iniziare a fatturare, una verifica strutturata di inizio esercizio, una sorta di audit fiscale preventivo.
L’obiettivo non è burocratizzare, ma presidiare il rischio attraverso controlli selettivi, sequenziali e documentabili, in modo da rendere le scelte:
- coerenti,
- tracciabili,
- difendibili ex post.
Il quadro normativo di riferimento
Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, della Legge n. 190/2014. Si tratta di un regime agevolato riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, fondato su:
- determinazione forfetaria del reddito tramite coefficienti di redditività;
- imposta sostitutiva;
- semplificazione contabile e amministrativa.
La Legge di Bilancio 2026 non modifica l’impianto del regime, ma conferma una novità rilevante già introdotta per il 2025:
👉 l’innalzamento a 35.000 euro della soglia dei redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Questa soglia, tuttavia, va letta in modo sistematico: non è un requisito isolato, ma uno dei tasselli di un perimetro più ampio di compatibilità.
La soglia dei 35.000 euro: come funziona davvero
Per applicare il regime forfettario nel 2026, occorre guardare ai redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.
La regola è chiara:
- se nel 2025 tali redditi superano 35.000 euro, il regime forfettario non è applicabile nel 2026;
- la preclusione opera automaticamente, senza margini di discrezionalità.
Questo implica che:
- le scelte che incidono sui redditi 2025 (conguagli, cessazioni, variazioni contrattuali) producono effetti diretti sul 2026;
- la verifica deve essere effettuata su base documentale, principalmente tramite Certificazione Unica, considerando anche l’eventuale presenza di più CU.
L’eccezione: quando il limite non rileva
Esiste però una clausola di salvaguardia spesso sottovalutata:
👉 il superamento dei 35.000 euro non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato entro il 31 dicembre 2025.
Attenzione, però:
- la cessazione deve essere effettiva, non solo comunicata;
- rileva la data di fine rapporto comprensiva di eventuale preavviso.
In ottica prudenziale, è fondamentale conservare:
- lettera di dimissioni o licenziamento;
- comunicazioni obbligatorie;
- ultime buste paga;
- documentazione sul preavviso.
Non solo soglie: le altre verifiche fondamentali
Limitarsi ai limiti quantitativi è un errore. La normativa prevede numerose cause di esclusione che possono rendere il regime inapplicabile anche in presenza di ricavi contenuti.
Tra le principali aree di controllo:
1. Partecipazioni societarie
Il regime forfettario non è applicabile se il contribuente:
- partecipa a società di persone (SNC, SAS, SS con reddito d’impresa o lavoro autonomo);
- partecipa ad associazioni professionali;
- controlla direttamente o indirettamente una S.r.l. che svolge attività riconducibili alla propria.
2. Regimi IVA incompatibili
Il forfettario è incompatibile con diversi regimi speciali IVA (editoria, regime del margine, agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti, ecc.).
Anche una sola attività incompatibile può precludere l’intero regime.
3. Rapporti con ex datori di lavoro
Il regime non si applica se l’attività è svolta in modo prevalente nei confronti:
- dell’attuale datore di lavoro;
- di ex datori dei due anni precedenti;
- di soggetti a essi riconducibili.
In presenza di un committente dominante, è opportuno predisporre una nota di valutazione del rischio che dimostri autonomia, organizzazione e assenza di subordinazione mascherata.
4. Residenza fiscale
Il forfettario è riservato ai residenti fiscali in Italia.
I non residenti possono accedere solo se:
- residenti in UE/SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
- producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Conclusione: il forfettario va “validato”, non solo scelto
L’accesso o la permanenza nel regime forfettario per il 2026 non è un atto formale, ma il risultato di una verifica preventiva rigorosa.
Un audit di inizio anno, supportato da dati e documenti, consente di:
- ridurre drasticamente il rischio di contestazioni;
- evitare riqualificazioni retroattive;
- rendere difendibili le scelte adottate.
In un contesto di controlli sempre più selettivi, la prevenzione resta la migliore strategia fiscale.
✍️ Firma autore
Davide Rattacaso
Educatore finanziario iscritto AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari.
Già consulente finanziario per primari operatori del mercato, si occupa di educazione finanziaria, fiscalità operativa e pianificazione economica per professionisti e imprenditori.











