Davide Rattacaso

Main Menu

  • Home
  • Chi sono
  • Finanza e Fisco
    • Gestione di impresa
    • Fisco e Contabilità
    • Fintech
    • Trading
    • Blockchain – NFT – Cryptovalute
    • Finanza agevolata
    • Finanza e assicurazioni
  • Crescita personale
  • Intelligenza artificiale
  • Consigli di risparmio

Davide Rattacaso

Davide Rattacaso

  • Home
  • Chi sono
  • Finanza e Fisco
    • Gestione di impresa
    • Fisco e Contabilità
    • Fintech
    • Trading
    • Blockchain – NFT – Cryptovalute
    • Finanza agevolata
    • Finanza e assicurazioni
  • Crescita personale
  • Intelligenza artificiale
  • Consigli di risparmio
Fisco e Contabilità
Home›Fisco e Contabilità›Regime forfettario 2026: perché i primi giorni di gennaio sono decisivi (e come evitare errori irreversibili)

Regime forfettario 2026: perché i primi giorni di gennaio sono decisivi (e come evitare errori irreversibili)

By Davide Rattacaso
15 Gennaio 2026
0
Condividi:

I primi giorni di gennaio rappresentano un momento cruciale per chi applica – o intende applicare – il regime forfettario. È proprio in questa fase che si gioca, in concreto, la legittimità del regime fiscale per l’intero anno, spesso prima ancora della sua effettiva applicazione.

Chi ha operato in regime forfettario nel 2025 potrà mantenerlo nel 2026 solo se, alla luce dei dati dell’esercizio appena concluso, risultano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa e non sono presenti cause di esclusione. Allo stesso modo, chi intende accedere al forfettario dal 2026 non può limitarsi a una scelta formale: deve effettuare una verifica preventiva, sostanziale e documentata.

Il rischio operativo è concreto: emettere la prima fattura di gennaio in regime forfettario senza aver fatto i controlli preliminari può portare a scoprire solo mesi dopo – magari in sede di controllo – che il regime non spettava. In quel caso, le conseguenze sono tutt’altro che marginali:

  • riqualificazione dell’intero periodo in regime ordinario;
  • recupero dell’IVA non addebitata;
  • rideterminazione delle imposte dirette;
  • sanzioni, interessi e criticità finanziarie.

In altre parole, una scelta sbagliata a gennaio può trasformarsi in un costo certo nel futuro.

Perché serve una “mini due diligence” di inizio anno

Il regime forfettario è semplice negli adempimenti, ma complesso nei presupposti. Proprio per questo è opportuno impostare, prima di iniziare a fatturare, una verifica strutturata di inizio esercizio, una sorta di audit fiscale preventivo.

L’obiettivo non è burocratizzare, ma presidiare il rischio attraverso controlli selettivi, sequenziali e documentabili, in modo da rendere le scelte:

  • coerenti,
  • tracciabili,
  • difendibili ex post.

Il quadro normativo di riferimento

Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, della Legge n. 190/2014. Si tratta di un regime agevolato riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, fondato su:

  • determinazione forfetaria del reddito tramite coefficienti di redditività;
  • imposta sostitutiva;
  • semplificazione contabile e amministrativa.

La Legge di Bilancio 2026 non modifica l’impianto del regime, ma conferma una novità rilevante già introdotta per il 2025:
👉 l’innalzamento a 35.000 euro della soglia dei redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Questa soglia, tuttavia, va letta in modo sistematico: non è un requisito isolato, ma uno dei tasselli di un perimetro più ampio di compatibilità.

La soglia dei 35.000 euro: come funziona davvero

Per applicare il regime forfettario nel 2026, occorre guardare ai redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.

La regola è chiara:

  • se nel 2025 tali redditi superano 35.000 euro, il regime forfettario non è applicabile nel 2026;
  • la preclusione opera automaticamente, senza margini di discrezionalità.

Questo implica che:

  • le scelte che incidono sui redditi 2025 (conguagli, cessazioni, variazioni contrattuali) producono effetti diretti sul 2026;
  • la verifica deve essere effettuata su base documentale, principalmente tramite Certificazione Unica, considerando anche l’eventuale presenza di più CU.

L’eccezione: quando il limite non rileva

Esiste però una clausola di salvaguardia spesso sottovalutata:
👉 il superamento dei 35.000 euro non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato entro il 31 dicembre 2025.

Attenzione, però:

  • la cessazione deve essere effettiva, non solo comunicata;
  • rileva la data di fine rapporto comprensiva di eventuale preavviso.

In ottica prudenziale, è fondamentale conservare:

  • lettera di dimissioni o licenziamento;
  • comunicazioni obbligatorie;
  • ultime buste paga;
  • documentazione sul preavviso.

Non solo soglie: le altre verifiche fondamentali

Limitarsi ai limiti quantitativi è un errore. La normativa prevede numerose cause di esclusione che possono rendere il regime inapplicabile anche in presenza di ricavi contenuti.

Tra le principali aree di controllo:

1. Partecipazioni societarie

Il regime forfettario non è applicabile se il contribuente:

  • partecipa a società di persone (SNC, SAS, SS con reddito d’impresa o lavoro autonomo);
  • partecipa ad associazioni professionali;
  • controlla direttamente o indirettamente una S.r.l. che svolge attività riconducibili alla propria.

2. Regimi IVA incompatibili

Il forfettario è incompatibile con diversi regimi speciali IVA (editoria, regime del margine, agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti, ecc.).
Anche una sola attività incompatibile può precludere l’intero regime.

3. Rapporti con ex datori di lavoro

Il regime non si applica se l’attività è svolta in modo prevalente nei confronti:

  • dell’attuale datore di lavoro;
  • di ex datori dei due anni precedenti;
  • di soggetti a essi riconducibili.

In presenza di un committente dominante, è opportuno predisporre una nota di valutazione del rischio che dimostri autonomia, organizzazione e assenza di subordinazione mascherata.

4. Residenza fiscale

Il forfettario è riservato ai residenti fiscali in Italia.
I non residenti possono accedere solo se:

  • residenti in UE/SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
  • producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

Conclusione: il forfettario va “validato”, non solo scelto

L’accesso o la permanenza nel regime forfettario per il 2026 non è un atto formale, ma il risultato di una verifica preventiva rigorosa.

Un audit di inizio anno, supportato da dati e documenti, consente di:

  • ridurre drasticamente il rischio di contestazioni;
  • evitare riqualificazioni retroattive;
  • rendere difendibili le scelte adottate.

In un contesto di controlli sempre più selettivi, la prevenzione resta la migliore strategia fiscale.

✍️ Firma autore

Davide Rattacaso
Educatore finanziario iscritto AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari.
Già consulente finanziario per primari operatori del mercato, si occupa di educazione finanziaria, fiscalità operativa e pianificazione economica per professionisti e imprenditori.

Prec.

Intelligenza Artificiale: le 5 novità più importanti ...

Succ.

Locazioni brevi: la nuova presunzione di imprenditorialità ...

0
Shares
  • 0
  • 0

Articoli correlati Consigliati

  • Finanza e assicurazioniFisco e Contabilità

    UIF: IN ARRIVO LE NUOVE ISTRUZIONI OPEARTIVE

    25 Novembre 2025
    By Davide Rattacaso
  • Fisco e Contabilità

    Affittacamere: quale tipologia di reddito fiscale produce?

    1 Settembre 2025
    By Davide Rattacaso
  • BlogFisco e Contabilità

    La fatturazione elettronica – La rivoluzione in atto

    3 Gennaio 2019
    By Davide Rattacaso
  • BlogFisco e Contabilità

    La contabilità in cloud

    9 Aprile 2019
    By Davide Rattacaso
  • Fisco e Contabilità

    Bilancio d’esercizio: quali poste presentano il rischio fiscale più elevato (e perché)

    6 Novembre 2025
    By Davide Rattacaso
  • Fisco e Contabilità

    Prima casa fuori dall’ISEE 2026: cosa cambia davvero (e per chi)

    24 Ottobre 2025
    By Davide Rattacaso

Lascia un commento Annulla risposta

Potrebbe interessarti..

  • Fisco e Contabilità

    Reverse charge: come funzionano le registrazioni contabili delle fatture

  • Finanza e assicurazioni

    I piani di accumulo ( PAC ) – Tutto quello che c’è da sapere.

  • Finanza e assicurazioni

    iBonds: la rivoluzione nel mondo degli ETF obbligazionari.

logo Aief

logo Assocontroller
Trustpilot
  • Popolari

  • Commenti

  • Paypal – Attenzione ai pagamenti effettuati tra privati.

    By Davide Rattacaso
    16 Novembre 2020
  • Il mondo del neuromarketing – Come le nostre decisioni vengono influenzate ogni giorno.

    By Davide Rattacaso
    10 Aprile 2019
  • Amare e voler bene – Le sottili differenze….

    By Davide Rattacaso
    7 Gennaio 2019
  • Pensione italiana e trasferimento all’estero – come fare

    By Davide Rattacaso
    16 Luglio 2020
  • Deducibilità dei costi ed esercizio di competenza – “Il concetto non è opinabile”

    By Davide Rattacaso
    16 Marzo 2021
  • Luca Spinelli
    on
    25 Agosto 2025

    HeyGen: il migliore software di intelligenza artificiale per creare avatar e non solo

    Ottima panoramica ;-)

Facebook

Newsletter

Davide Rattacaso

Il Blog ha l’obiettivo di informarti e tenerti sempre aggiornato sulle novità del settore finanziario, della gestione di impresa e della crescita personale; offrirti la possibilità di poter condividere idee ed opinioni in modo da accompagnarti verso una consapevolezza più solida.

Seguimi

  • Recenti

  • Claude Cowork: perché i mercati hanno reagito (e perché l’India più di tutti)

    By Davide Rattacaso
    12 Febbraio 2026
  • Modello IVA 2026 e controlli automatizzati: i righi “a maggior rischio” (e come evitarli)

    By Davide Rattacaso
    12 Febbraio 2026
  • Fondi pensione: dal 1° luglio 2026 cambia la portabilità di TFR e contributo aziendale (e ...

    By Davide Rattacaso
    10 Febbraio 2026
  • Home
  • Chi sono
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Disclaimer
Copyright © 2022 Davide Rattacaso. All rights reserved.