Fondo perduto al via: a chi spetta e come ottenere il contributo

Il bonus contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione ai titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricole, di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza Coronavirus.
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Per ottenere l’agevolazione è necessario aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
Ai fini della verifica del requisito, l’importo da considerare deve riferirsi al complesso delle attività esercitate dal contribuente, per le quali sia ammessa la richiesta del contributo e deve essere calcolato sommando:
- per i titolari di reddito agrario, il volume d’affari
- per i titolari di attività di impresa, i ricavi
di cui all’art. 85 comma 2 lettere a) e b) del TUIR, ossia:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili – esclusi quelli strumentali – acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- per i titolari di attività di lavoro autonomo, i
compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR, ossia:
- i compensi in denaro o in natura percepiti – anche sotto forma di partecipazione agli utili – nell’esercizio dell’arte o della professione
- i predetti compensi devono essere conteggiati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del cliente e addebitati in fattura dal professionista.
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto, inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
CASI PARTICOLARI
Il contributo si determina con formula diversa:
- per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra
gennaio e aprile 2019 o per i soggetti che hanno il domicilio o la sede
operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi:
- se la differenza tra i ricavi/compensi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 è negativa, il contributo si calcola applicando a tale differenza la percentuale prevista. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo.
- se tale differenza è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
- per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTOInizio modulo
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COME RICHIEDEREC
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 23 agosto 2020.
L’istanza deve contenere:
- il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante
- Il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti
- nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro, l’autocertificazione di regolarità antimafia
- l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:
- procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia
- software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.
Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, l’istanza va presentata via PEC con firma digitale.
L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban intestato al richiedente. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento
DELEGA AGLI INTERMEDIARI
Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:
- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
- sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi)
- dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente
FONTE: www.agenziaentrate.gov.it
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