Hai sottoscritto o rinegoziato una Cessione del quinto dal 2003 al 2010? Recupera le cifre che ti sono dovute per legge.

Negli ultimi anni è risultato evidente come gli istituti finanziari, nella maggioranza dei casi (circa il 90%), non abbiano restituito ai propri clienti le corrette somme in caso di estinzioni anticipate relative a contratti di cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, riconoscendo quali spese da restituire esclusivamente i tassi a scalare non goduti.
Tutto ciò in contrasto con la normativa vigente in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni, regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, supplemento ordinario al n. 99) e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce, in caso di estinzione anticipata del debito da parte del cliente, il conteggio e la restituzione delle spese di commissioni finanziarie, di mediazione e delle coperture assicurative per il periodo non goduto.
CRITICITA’ FREQUENTI NELLE CESSIONI DEL QUINTO E DELEGHE DI PAGAMENTO
1) RIMBORSO COMMISSIONI NON MATURATE A SEGUITO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
La maggior parte delle cessioni del quinto dello stipendio e/o della pensione, oltre al pagamento degli interessi nominali annui (TAN), prevede diverse tipologie di commissioni (bancarie/finanziarie, accessorie, di intermediazione ed assicurative) trattenute al momento dell’erogazione del finanziamento.
Le finanziarie, su tutti i contratti stipulati prima del 2010 (e per molti dei contratti successivi), hanno introdotto una clausola che prevede, nel caso di anticipa estinzione, la restituzione dei soli interessi nominali annui con esclusione delle quote non maturate delle commissioni.
Tale condizione è in pieno contrasto con la normativa vigente, e nonostante Banca D’Italia abbia confermato l’obbligatorietà del rimborso delle commissioni non maturare, attualmente le Finanziarie continuano a non effettuare talii rimborsi.
2) USURA NELLE CESSIONI DEL QUINTO.
Per le cessioni del quinto e deleghe di pagamento, così come per le altre tipologie di finanziamento, le Banche/Finanziarie hanno escluso dal calcolo del tasso applicato i costi moratori, assicurativi ed eventuali penali di estinzione anticipata.
Oltre tutto questo, la mancata restituzione delle commissioni comporta un aumento del tasso pattuito che solitamente supera il tasso soglia.
Si sottolinea come, a differenza di altre tipologie di finanziamento, l’usura nelle Cessioni /Deleghe è quasi sempre dovuta a costi che la stessa finanziaria ha introdotto nel calcolo del Teg al momento della stipula del contratto, e non a costi che a seguito delle indicazioni (seppur non corrette) di Banca D’Italia non venivano considerati per il calcolo del tasso.
Nel caso di contratti non estinti si può richiedere perizia per valutare eventuale usurarietà dei tassi applicati
3) ALTRE CRITICITA’
Rinnovi Ante Termine:violazione art. 39
il D.P.R. 180/50 impone alle finanziarie l’impossibilità di effettuare rinnovi (con una nuova cessione del quinto si chiude la vecchia erogando liquidità ai clienti) se non è trascorso un determinato periodo di tempo
Fino al 2010 le Finanziarie erano solite a rinnovare cessione del quinto o deleghe di pagamento attive senza rispettare i tempi stabiliti dalla legge. In questo caso il cliente ha la possibilità di chiedere una riduzione dei costi di intermediazioni ed assicurativi.
Mancanza di Trasparenza Contrattuale:
la mancata trasparenza contrattuale è considerata una grave anomalia che comporta un incremento dei costi per la clientela.
HO BUONE POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL RIMBORSO?
Il diritto al rimborso delle commissioni versate in anticipo, matura con l’estinzione anticipata del prestito o suo rinnovo, ex art. 125 sexies, co. 1 del TUB. Sull’argomento ci sono numerosissime Decisioni favorevoli di tutti i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e del Collegio di Coordinamento: “In caso di estinzione del finanziamento mediante rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla “riduzione del “costo totale” del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del “contratto” di finanziamento e di quelli ad esso funzionalmente collegati (art. 125 sexies, co. 1, d.p.r. n. 385/93, in relazione all’art. 121, co 2, stesso decreto).
Di fondamentale importanza è affidarsi ad un consulente serio ed affidabile, il quale, non applichi compensi sproporzionati rispetto alla valenza della pratica stessa.
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