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Home›Altro›Sei molto indebitato, anzi sovraindebitato? – La Crisi da sovraindebitamento

Sei molto indebitato, anzi sovraindebitato? – La Crisi da sovraindebitamento

By Davide Rattacaso
21 Gennaio 2019
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Sei molto indebitato, anzi sovraindebitato? Lo Stato ora ti dà la possibilità, attraverso la legge 3 del 2012, di rinegoziare il tuo debito con i creditori. Attenzione però: non tutti possono accedere alla procedura. Ecco in quali casi si può usare e come funziona.

CHE COS’E’

La disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla legge n. 3 del 27/01/2012 per quei soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge fallimento, non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali. L’obiettivo di queste procedure è di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e del creditore.

CHI PUO’ ACCEDERE E COME FUNZIONA

Il presupposto oggettivo per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento. Il debitore si deve cioè trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti (art. 6).

Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l’unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore.

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) il consumatore è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.”

Gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono:

  • gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall’art. 1 della legge fallimento;
  • gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
  • le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
  • gli imprenditori agricoli;
  • i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
  • gli artisti e i professionisti;
  • le società di professionisti;
  • le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
  • l’erede dell’imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
  • gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.

LE DIVERSE PROCEDURE ATTIVABILI

La prima è l’accordo di composizione della crisi dedicata esclusivamente ai soggetti sovra-indebitati che hanno assunto debiti in ragione di una propria attività imprenditoriale o professionale svolta.

La seconda è il “Piano del Consumatore” dedicato esclusivamente ai soggetti sovra-indebitati che hanno assunto debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale (quindi attivabile da chi non abbia una attività ma abbia debiti).

La terza consiste nella liquidazione vera e propria e che si può attivare nel caso le prime due opzioni non raggiungano il risultato sperato.

IL PIANO DEL CONSUMATORE

La legge n.3 del 2012 (che regola la “Composizione della crisi da sovraindebitamento”) prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito: il Piano del consumatore appunto.

Se approvato, il Piano permette di sospendere tutte le procedure esecutive (sia quelle già in corso, sia quelle che devono partire) e di sanare i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente. Ma occorrono determinati requisiti per poter accedere alla procedura. Vediamo quali sono.

I REQUISITI

Si può accedere al Piano del consumatore solo a determinate condizioni, che dipendono soprattutto dal soggetto, dalla sua buona fede e dal tipo di debito.

Chi può fare richiesta. Possono fare richiesta della procedura i consumatori, cioé le persone fisiche, che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Come deve essere il debito. Nei casi di sovraindebitamento, ovvero quando i debiti sono talmente alti che il consumatore non può oggettivamente risanarli con il proprio patrimonio.

La buona fede. Il debito non deve essere “colpa” del consumatore, ma dipendere da cause sopravvenute a lui non imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione.

I documenti da presentare. Il consumatore deve fornire tutta la documentazione necessaria a descrivere accuratamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Una sola volta ogni 5 anni. La procedura non può essere richiesta se è già stata utilizzata nei 5 anni precedenti.

LA PROCEDURA

La procedura è nuova e ancora in via di sperimentazione nei tribunali, ma ci sono dei punti fermi. Prima di tutto non è gratuita: vanno messi in conto, infatti, i costi della parcella del professionista che seguirà l’iter. L’accordo, infatti, deve essere scritto da un professionista (avvocato, notaio, commercialista) oppure da un Organismo di Composizione della Crisi. Quest’ultimi hanno, appunto, il compito di assistere il debitore sia nell’elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, ma anche di verificare la veridicità dei dati e attestare la fattibilità del piano.

Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per ricevere il vaglio da parte del giudice. A questo punto viene fissata un’udienza in Tribunale, dove i creditori  possono fare le loro osservazioni e contestazioni. Spetta poi al giudice la decisione finale sull’ammissibilità del piano; se il giudice ritiene il piano fattibile e il consumatore meritevole, omologa l’accordo e, di conseguenza, tutte le procedure esecutive verranno sospese.

QUANTI SONO I SOVRAINDEBITATI IN ITALIA?

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla Banca d’Italia, i debiti delle famiglie italiane verso le banche ammontavano nel 2015 a quasi 1 miliardo di euro (saldo tra i debiti e le posizioni attive) e nel 2014 erano circa 1 milione e mezzo i nuclei in difficoltà da sovra-indebitamento. Tra i debiti pesano non solo i mutui ma anche le rate per l’acquisto di beni.

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1 comment

  1. Larry Fox 14 Luglio, 2022 at 12:42 Rispondi

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