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Home›Blog›La partita iva agevolata – Il regime forfettario

La partita iva agevolata – Il regime forfettario

By Davide Rattacaso
23 Gennaio 2019
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Esiste una partita IVA agevolata per i giovani?

Non sono pochi infatti i giovani italiani, che a differenza di come alcuni pensano, hanno la volontà di avviare una propria attività mettendosi in gioco.

Per rispondere alla domanda d’apertura, possiamo dire che: “Sì, esiste una partita IVA agevolata per i giovani, si chiama regime forfettario o flat-tax”.

Questo regime però, non è riservato solo ai più giovani ma  potenzialmente è accessibile a tutti coloro che ne possiedano i requisiti.

COS’E’ E COME FUNZIONA?

Il regime forfettario è stato originariamente introdotto con la Legge di stabilità 2015, per poi essere modificato con la Legge di stabilità 2017 e, infine, con la Legge di bilancio 2019. Questo, andando a sostituire i precedenti regimi agevolati, è perciò diventato il nuovo regime naturale per tutti quelli che cominciano un’attività di impresa, arte o professione, o che la svolgono già. Al fine di poterlo applicare devono essere posseduti determinati requisiti.

LE NOVITA’ DAL 1 GENNAIO 2019

Dal 1 gennaio 2019, infatti, ci sono nuovi requisiti di accesso, permanenza e tassazione per quanto riguarda le partite Iva che utilizzano questo regime fiscale agevolato; in merito ai requisiti di accesso, l’adesione al regime forfettario è  concessa a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, che nell’arco dell’anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a 65 mila euro.

Sono stati aboliti, sempre per effetto della nuova manovra finanziaria, i limiti differenziati in base al codice ATECO: se infatti vengono esercitate contemporaneamente attività contraddistinte da differenti codici attività (gli ATECO, per l’appunto) si considera il limite più elevato dei ricavi relativi alle varie attività.

Per quanto riguarda il meccanismo di tassazione da applicare su ricavi e compensi per i soggetti fiscali che applicano il forfettario, con l’introduzione della flat tax le partite Iva con un fatturato fino a 65 mila euro sono soggette al 15 per cento. Se invece il reddito annuo è tra i 65 mila e i 100 mila euro, dal 2020 in poi la tassazione sale al 20 per cento. Se l’attività è invece una start up, la tassazione prevista è del 5 per cento.

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Coloro che applicano questo regime, per altro, sono titolati ad usufruire di un regime di maggior favore anche in ambito previdenziale; ad essi viene cioè applicata una riduzione del 35 per cento sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali a seguito di specifica richiesta all’Inps.

ABOLIZIONE DEL LIMITE RELATIVO AL LAVORO DIPENDENTE

Ulteriori novità circa questo regime introdotte con la Manovra 2019, inoltre, riguardano l’abolizione del limite di 5 mila euro lordi per l’acquisizione di lavoro dipendente, accessorio, co.co.pro., associazione in partecipazione e lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore, di quello di 20 mila euro per l’acquisto di beni mobili strumentali e, infine, di quello di 30 mila euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente.

REGIME FORFETTARIO 2019 – REQUISITI DI ACCESSO ATTIVITA’ PRECEDENTI

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche anche per quanto riguarda i requisiti di accesso al regime forfettario. Dal 1 gennaio 2019, infatti, possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professione che, nell’anno precedente (in questo caso il 2018):

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di 65 mila euro (non più, quindi, entro i 25 e i 50 mila euro)
  • non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
  • non abbiano il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario

Al contrario, per quanto riguarda le clausole di esclusione, non possono accedere al regime forfettario le partite Iva che:

  • hanno una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari o società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quelle del soggetto che applica il forfettario;
  • esercitano un’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei 2 periodi d’imposta precedenti (ovvero nei confronti di persone comunque riconducibili agli stessi datori di lavoro);
  • non risiedono in Italia (a meno che non provengano da un paese membro dell’Ue o appartenente allo spazio economico europeo e producano almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo nel territorio nazionale);
  • in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricato (o porzioni di esso), di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI E QUALI GLI ESONERI?

Nel caso in cui, quindi, un soggetto fiscale, dopo aver attentamente valutato costi e benefici, scelga di aderire al regime forfettario, è obbligato a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali
  • certificare e conservare i corrispettivi
  • presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
  • conservare le fatture ricevute ed emesse

Mentre è esonerato:

  • dal versamento dell’Iva (di contro, naturalmente, non è possibile detrarre l’Iva a credito)
  • dalla registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi
  • della registrazione degli acquisti
  • della tenuta e conservazione dei registri
  • della dichiarazione e comunicazioni Iva
  • della comunicazione dati fatture (il cosiddetto spesometro)
  • della comunicazione black list
  • della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
  • della fatturazione elettronica(ad ogni modo, anche se non esiste un obbligo come per altri professionisti, è possibile usufruire di questo strumento)

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