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Home›Blockchain - NFT - Cryptovalute›Cryptovalute e obblighi dichiarativi – Il Fisco non dorme mai!

Cryptovalute e obblighi dichiarativi – Il Fisco non dorme mai!

By Davide Rattacaso
5 Febbraio 2022
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La gestione fiscale del mondo delle cryptovalute e quindi della blockchain non presenta, attualmente e a livello nazionale, una normativa specifica che regola la fattispecie.

In merito si è espressa, più volte, l’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione di interpelli specifici.

Cerchiamo di analizzare insieme la fattispecie, in modo da non incorrere in rischi e sanzioni.

OBBLIGHI DICHIARATIVI

Le criptovalute sono considerate come investimenti in valuta estera con corso legale, con la conseguenza dell’obbligo di indicarle in dichiarazione annuale dei redditi, nel rigo RW1, colonna 3, codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali»).

La specifica disciplina non stabilisce una soglia minima di criptovaluta da indicare nel Quadro RW, per cui si suppone che anche chi possiede criptovalute di poco valore la debba indicare nella dichiarazione dei redditi.

Ciò significa che anche i piccoli investitori che utilizzano piattaforme per acquistare minime quantità di criptovalute devono dichiararle al fisco, con il rischio di non esserne a conoscenza e quindi di trovarsi in situazioni di irregolarità.

Tale obbligo risulta un mero obbligo dichiarativo con il fine ultimo di un monitoraggio delle transazioni, ma soggetto a sanzioni nel caso in cui il contribuente risultasse inadempiente.

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Oltre al semplice obbligo meramente dichiarativo, il valore delle cryptovalute risulta imponibile, e quindi soggetto a imposizione fiscale, se nell’anno di riferimento si sono detenute quantità (consistenza media) per un controvalore di almeno 51.645,69 di euro, per un periodo di 7 giorni continuativi, considerando il rispettivo valore al primo gennaio dell’anno di riferimento.

Le norme da applicare sono quindi contenute negli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito.

In caso affermativo, il guadagno generato dalla compravendita delle criptovalute deve essere tassato con l’aliquota del 26% da applicare sulla plusvalenza.

ARRIVA IL REGISTRO DEGLI OPERATORI

Gli operatori che operano con le cryptovalute avranno l’obbligo di registrarsi in un apposito albo (OAM – Organismo agenti e mediatori), con il duplice compito di poter verificare la professionalità di chi opera con moneta virtuale o offre servizi di portafoglio e deposito, e di controllare le transazioni effettuate dai loro clienti, che non potranno più sfuggire all’occhio vigile del fisco.

Il decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, assimila la posizione di chi opera con le criptovalute ad un operatore money transfer o cambiavalute.

In virtù di ciò, questi soggetti saranno obbligati ad iscriversi in apposito elenco e, trimestralmente, dovranno comunicare i nominativi di tutti i clienti e tutte le operazioni effettuate da ciascuno di loro.

Non sfuggiranno all’obbligo di iscriversi nell’elenco neanche coloro che svolgono la propria attività “a distanza secondo modalità telematiche, nel territorio della Repubblica, eventualmente ricorrendo anche a siti web, applicazioni che offrono i predetti servizi in lingua italiana”. Soggetti che rappresentano circa il 90% di quelli che operano in criptovalute e che, per poter continuare ad operare in Italia, dovranno registrarsi nell’apposito albo.

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