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Home›Finanza e assicurazioni›POLIZZE VITA E SUCCESIONE ERIDITARIA. FACCIAMO CHIAREZZA!

POLIZZE VITA E SUCCESIONE ERIDITARIA. FACCIAMO CHIAREZZA!

By Davide Rattacaso
12 Novembre 2022
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Di frequente capita che i clienti chiedano una consulenza in merito alla stipulazione di una polizza vita in favore di un soggetto e sugli aspetti correlati alla successione ereditaria.

Prima di entrare nel merito della questione, spieghiamo brevemente cos’è una polizza vita.

L’assicurazione vita (o polizza vita) è un contratto stipulato tra il contraente e la compagnia, che a fronte del pagamento di un premio, garantisce al beneficiario una rendita o un capitale in caso di decesso dell’assicurato o sua sopravvivenza ad una certa data.

Dunque, nel contratto di polizza vita si distinguono tre diverse figure, vale a dire:

  • il contraente, che stipula il contratto e paga il premio;
  • l’assicurato, ossia la persona a cui l’evento (sopravvivenza a una data certa o decesso) è collegato e da cui dipende l’esito del contratto di assicurazione;
  • il beneficiario, che riceve la somma erogata in caso di morte dell’assicurato.

Ma nel momento in cui l’assicurato muore e un soggetto entra nella disponibilità di una somma di denaro a titolo di beneficiario della polizza, cosa succede? Gli eredi possono in qualche modo rivalersi sulla somma liquidata dall’assicurazione?

Ebbene, la polizza vita non rientra nell’asse ereditario.

Infatti l’art. 1920 comma 3 c.c., norma che disciplina l’assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per effetto della designazione, “il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.

Come ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26606 del 2016, “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima …“.

La dottrina e la giurisprudenza sono quindi concordi nel ritenere che il capitale corrisposto dall’assicurazione, non cadendo in successione, non è soggetto all’imposta di successione e non si computa per formare la quota per gli eredi e per calcolare se vi sia lesione della “legittima”, ovverosia di quella porzione che la legge riserva ai cd. “legittimari” e che, in nessun caso, può essere diminuita.

In caso di lesione di legittima, il beneficiario sarà tenuto soltanto a restituire i premi che l’assicurato aveva versato nel tempo all’assicurazione, perché configurabili come donazioni indirette eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

Ovviamente, questo principio si traduce, sul piano pratico, in un grande vantaggio sia per il beneficiario che per il contraente la polizza, dato che entrambi i soggetti avranno la certezza massima che il capitale non sarà mai intaccato da nessuno.

DOMANDE E RISPOSTE

Come è possibile sapere se si è beneficiari di una polizza vita?

Per sapere se si è beneficiari di una polizza vita è possibile rivolgersi all’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – e mediante una richiesta scritta, si può scoprire se una persona defunta abbia sottoscritto un’assicurazione vita in nostro favore.

la rinuncia all’eredità esclude il diritto all’indennizzo della polizza?

Se il familiare rinuncia all’eredità ha comunque diritto all’indennizzo della polizza. La liquidazione da parte dell’assicurato avviene sul presupposto del decesso dell’assicurato, a prescindere dalla successione.

Sull’indennizzo erogato dall’assicuratore al beneficiario si paga l’imposta di successione?

il capitale pagato ai Beneficiari alla morte dell’Assicurato non entra nell’asse ereditario e non è quindi soggetto alle imposte di successione.

Nella polizza troviamo scritto beneficiari sono gli eredi legittimi. Come va diviso l’indennizzo tra questi?

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 30.4.21 n. 11421 afferma che poiché l’indennizzo nasce dal contratto e siamo al di fuori della successione, va diviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie. Le Sezioni Unite prevedono poi il caso particolare in cui uno degli eredi beneficiari muore prima dell’assicurato. In questo caso la quota dell’indennizzo spettante all’erede premorto al contraente la polizza non andrà ad accrescere la quota degli altri eredi del contraente ma dovrà essere liquidata in favore degli eredi del premorto, secondo le regole della rappresentazione. Facciamo un esempio, Tizio ha stipulato una polizza vita con beneficiari gli eredi legittimi, che sono la moglie e i figli Caio e Sempronio. Mentre Tizio è ancora in vita Caio muore e lascia due figli. Alla morte di Tizio l’indennizzo della polizza viene diviso in tre parti uguali, una parte andrà alla moglie, una parte al figlio Sempronio, la parte di Caio andrà ai figli di Caio.

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