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BlogFisco e Contabilità
Home›Blog›Naspi, domanda di disoccupazione – come richiederla, importi e durata.

Naspi, domanda di disoccupazione – come richiederla, importi e durata.

By Davide Rattacaso
30 Aprile 2019
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Dal 1° maggio 2015 è operativa la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) introdotta dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n.22.
L’ASPI e la mini-ASPI sono così sostituite e non potranno più essere richieste a partire da tale data.

La NASPI, il nuovo ammortizzatore sociale introdotto per aiutare coloro che hanno perso il lavoro, è stato definito dal legislatore secondo i principi di equità ed universalizzazione tracciati dalla Legge Delega 183/2014.

Il Decreto Legislativo n.22/2015 ha previsto che la fruizione e la durata della NASPI siano legate principalmente alla contribuzione versata del soggetto beneficiario, slegandola quindi dall’anzianità anagrafica o assicurativa.

Le Circolari INPS n.94/2015 e la successiva n.142/2015 hanno poi fornito le istruzioni operative per accedere al beneficio. Da ultimo con la Circolare n.194/2015, l’Istituto ha chiarito alcuni aspetti legati alla fruizione della NASPI rispetto alle novità introdotte dei Decreti Legislativo nn.148/2015 e 150/2015.

Chi?

Possono accedere alla NASPI tutti i lavoratori del settore privato – ad eccezione dei lavoratori agricoli – in possesso dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario. È possibile accedere al beneficio anche a seguito di dimissioni per giusta causa riconducibili al venir meno del vincolo fiduciario con il datore di lavoro. A titolo esemplificativo, si tratta delle seguenti situazioni: mancato pagamento della retribuzione o versamento della contribuzione, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing e altre ipotesi. Possono inoltre accedere alla NASPI anche le lavoratrici madri durante il cd. “periodo tutelato” che inizia trecento giorni prima della data presunta del parto e si conclude al compimento del primo anno di vita del figlio. Parallelamente a quanto già previsto con l’ASPI, tale misura riguarda anche le risoluzioni consensualiavvenute nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva presso la Direzione Territoriale del Lavoro introdotta dalla Legge 92/2012. L’Interpello n.13/2015 e la Circolare INPS n.142/2015 hanno confermato che la possibilità di accesso al beneficio riguarda anche i licenziamenti con accettazione dell’offerta conciliativa ex art.6 del D.lgs. 23/2015 e quelli intimati per motivi disciplinari.
  • Tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono valide a tal fine tutte le settimane retribuite, purché in tale periodo risulti corrisposta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti, si applicano invece le disposizioni già vigenti. Non sono considerati utili i periodi del rapporto di lavoro durante i quali non sia prevista la contribuzione, come ad esempio durante la cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore, la fruizione di permessi per l’assistenza a disabili, i periodi di malattia per cui non sia prevista l’integrazione datoriale. La Circolare n.142/2015 chiarisce nel dettaglio i meccanismi di neutralizzazione, ossia la definizione di quei periodi che ampliano il quadriennio di riferimento.
  • Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di reale presenza al lavoro a prescindere dall’orario prestato. Il riferimento è il flusso mensile UNIEMENS mediante il quale i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi del personale. La Circolare INPS n.94/2015 esplicita alcuni casi particolari che, se si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate (malattia, CIGO o CIGS a zero ore, maternità obbligatoria).

Sono beneficiari anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione – o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo – un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Per i lavoratori che hanno alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, tali periodi sono cumulabili per poter usufruire della NASPI. È comunque necessario che nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, anche se avvenuto in agricoltura.

Quanto?

L’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento sia superiore a 1.195 euro, l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

Per il 2015 l’importo massimo mensile potrà essere di 1.300 euro.

A partire dal 91° giorno di fruizione, la NASPI si riduce progressivamente del 3 per cento ogni mese.

Sebbene la modalità di calcolo sia similare a quella dell’ASPI, è prevista una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. La durata massima è fissata a 24 mesi, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n.148/2015.
Non sono considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un’unica soluzione.

La NASPI può essere anche erogata in un’unica soluzione per avviare un’attività autonoma.

Come?

La domanda per beneficiare della NASPI deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica. La Circolare n.94/2015 indica le modalità:

  • WEB – direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto
  • Enti di Patronato
  • Contact center integrato INPS-INAIL – n. 803164 da rete fissa e 06 – 164 164 da rete mobile.

La domanda va inoltrata, comunque, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La richiesta inoltrata all’INPS equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro. Il beneficiario sottoscriverà con il CPI un patto personalizzato per il reinserimento al lavoro.

FONTE: https://www.cliclavoro.gov.it

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