Cosa succede in caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato?

In caso di incidente con un veicolo non assicurato, non identificato o assicurato con impresa di assicurazione in liquidazione coatta, hai diritto alla tutela del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
COS’E’ IL FONDO VITTIME DELLA STRADA?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap
La sua funzione è quella di garantire un risarcimento per i danni subiti da cose o persone in seguito a un incidente per il quale non ci si può rivalere sulla compagnia assicurativa del responsabile.
Il fondo è gestito dalla Consap, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. La dotazione del fondo si alimenta tramite un prelievo percentuale sui premi versati dagli automobilisti assicurati. Attualmente il fondo riceve il 2,5% dell’importo dei premi assicurativi pagati alle compagnie.
I DANNI COPERTI
Il fondo di garanzia per le vittime della strada copre sia i danni alle persone sia i danni alle cose. Il codice delle assicurazioni elenca i sei tipi di sinistri nei quali interviene il fondo:
- sinistri con veicoli non identificati: è il tipico caso di incidenti causati da pirati della strada. In questo caso sono coperti i danni alle persone e i danni alle cose per la parte che supera la franchigia di 500 euro;
- sinistri con veicoli non assicurati: anche in questo caso il fondo copre i danni alle persone e i danni alle cose per la quota che eccede la franchigia di 500 euro;
- sinistri con veicoli assicurati presso una compagnia soggetta a liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli rubati o comunque circolanti contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti in Italia da uno Stato dello spazio economico europeo, per gli incidenti avvenuti entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna;
- veicoli stranieri con targa che non corrisponde al mezzo.
COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO
Per chiedere il risarcimento al fondo vittime della strada bisogna rivolgersi a una delle imprese assicurative designate dall’IVASS, diverse a seconda della regione nella quale si verifica l’incidente.
L’IVASS individua ogni 3 anni le compagnie autorizzate a farsi carico di questi risarcimenti.
I danni a persone o a cose vengono rimborsati nei limiti del massimale fissato dalla legge.
Attualmente il massimale è di:
- 6.070.000 euro per i danni alle persone;
- 1.220.000 euro per i danni alle cose.
Il risarcimento va richiesto alla compagnia assicurativa designata dall’IVASS.
Oltre a spiegare la dinamica dell’incidente, la richiesta di risarcimento dovrà contenere tutti i documenti che provano il danno subito: a seconda dei casi potrebbero essere richiesti il verbale dell’incidente redatto dalle forze dell’ordine, la denuncia di furto dell’auto da parte del proprietario, la dichiarazione delle forze dell’ordine che dimostri l’assenza di una copertura assicurativa, il referto rilasciato al pronto soccorso oppure la querela presentata contro i pirati della strada.
La compagnia designata ha 60 giorni di tempo per analizzare la richiesta di risarcimento e per:
- presentare un’offerta di risarcimento;
- rifiutare la richiesta, spiegandone i motivi.
Soltanto nel caso di incidente con un veicolo assicurato presso una compagnia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il termine per l’analisi della richiesta di risarcimento sale a 6 mesi.
LA RIVALSA
La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.
Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.
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